Rinnovo patente: addio al bollino, quando scade si fa nuova

patenteda Agi

Dal 2014 cambia la procedura per il rinnovo della patente: da gennaio non si potra’ piu’ applicare l’etichetta adesiva con la nuova scadenza ma dovra’ essere stampata una nuova patente.

Lo ha deciso il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con un decreto che entrera’ in vigore il 9 gennaio. Ci saranno pero’ 20 giorni di tolleranza per permettere l’aggiornamento delle strutture mediche. La patente rinnovata, con una nuova foto, verra’ spedita a casa del titolare. Il rinnova avverra’ via internet: i medici accederanno, tramite il sito ‘il Portale dell’Automobilista’, al sistema informatico del Dipartimento per i Trasporti inserendo credenziali e pin. Il sistema informatico rilascera’ una ricevuta che il medico consegnera’ al richiedente, in attesa dell’arrivo del nuovo documento (che dovrebbe arrivare entro una settimana). La ricevuta comunque sostituira’ la patente vera e propria fino a un massimo di 60 giorni. Il costo della procedura e’ di 25 euro, piu’ i costi della vista medica. (AGI) .

Guidare a 17 anni: ora si può

da Polizia di Stato

Dal 21 aprile il sogno di molti minorenni si avvera: poter guidare un’auto già a 17 anni e non dovere  attendere la maggiore età. Come? Con la cosidetta “guida accompagnata”, che fissa le regole in modo preciso e non opinabile. Le modalità  applicative sono all’interno del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213.
La “guida accompagnata” è una novità introdotta nell’articolo 115 della legge 120 del 2010 del Codice della strada, con lo scopo di far  acquisire ai giovani conducenti una maggiore esperienza nella guida.

La “guida accompagnata” dunque è valida fino al compimento dei 18 anni.

Poi si potrà guidare con il “foglio rosa”, sempre con un “tutor”, fino al conseguimento della patente vera e propria. Sul decreto sono  elencati tutti i requisiti per la “guida accompagnata”, nonché i versamenti da effettuare e ulteriori dettagli.
Qui il vademecum redatto dagli esperti della polizia stradale.

Pubblicato il decreto che disciplina la ‘guida accompagnata’ per i diciassettenni

 

(dal Ministero dell’Interno)

Stabilisce come ottenere l’autorizzazione ad esercitarsi al volante, in presenza di un ‘accompagnatore designato’, in vista dell’esame per la patente B. In vigore dal 120° giorno dalla pubblicazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale del 23 dicembre il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, n.213, che disciplina le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla ‘guida accompagnata’ per i minori diciassettenni che abbiano già la patente di guida per la moto.

Si tratta del regolamento, previsto dalla legge n.120/2010, che dà concreta attuazione alla possibilità per i diciassettenni di esercitarsi alla guida di autoveicoli per prepararsi a sostenere, compiuti i 18 anni, l’esame di guida per il conseguimento della patente B.

A grandi linee, la procedura per ottenere l’autorizzazione parte con la presentazione ad un Ufficio della Motorizzazione civile di un’istanza firmata dal genitore, o dal tutore legale, e dal minore, corredata da una serie di documenti.

Il ragazzo/a dovrà quindi frequentare un corso propedeutico presso una scuola guida di almeno dieci ore, al termine del quale otterrà un attestato da presentare all’ufficio Motorizzazione che ha ricevuto l’istanza iniziale, indicando l’accompagnatore o gli accompagnatori designati. Questi dovranno possedere la patente B o superiore da almeno 10 anni e non averne più di 60. L’ufficio motorizzazione, verificati i requisiti, rilascerà l’autorizzazione alla guida accompagnata.

Il decreto entrerà in vigore il 120° giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta.