Vietati a Roma e provincia i blocchi stradali dei TIR

(da Ministero Intero)

L’ordinanza del prefetto Pecoraro per «non compromettere il regolare approvvigionamento di beni primari per i cittadini e per le attività produttive»

Vietata la circolazione ai camion ‘in trasferta’ a Roma e provincia dal 24 al 27 gennaio compreso; vietati anche i blocchi stradali e autostradali da parte dei TIR. 

Lo ha deciso il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro che ha emesso un’ordinanza in base alla quale dal 24 al 27 gennaio compreso è vietata la circolazione degli automezzi adibiti al trasporto di merci che non siano destinati alla distribuzione nella Capitale o nella provincia, in direzione di Roma all’interno del Grande Raccordo Anulare, lungo tutte le strade di accesso alla Capitale e nell’ambito del territorio dello stesso comune. 

L’ordinanza vieta inoltre gli assembramenti non autorizzati di automezzi in prossimità dei caselli autostradali in entrata nella Capitale e lungo la predetta viabilità in quanto possono creare impedimenti alla circolazione stradale e comprometterne la sicurezza, configurando l’ipotesi di interruzione di un servizio pubblico essenziale qualora venga impedito il regolare transito di quegli automezzi destinati all’approvvigionamento dei beni di prima necessità e dei prodotti energetici indispensabili alla tutela dei beni (lettera a) dell’art. 1, co. 2, lett a) della Legge 146/1990). 

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle proteste della categoria che stanno avendo ripercussioni su tutto il territorio nazionale e che, come noto, stanno compromettendo il regolare approvvigionamento di beni primari per i cittadini e per le attività produttive. 

L’inosservanza dell’ordinanza prefettizia comporterà una sanzione amministrativa pari a circa 200 euro (per violazione dell’art. 650 C.P.) e, in applicazione dell’articolo 6 del Codice della Strada, il ritiro della patente, della carta di circolazione ed il fermo amministrativo del mezzo.
Qualora s’impedisca l’esercizio del servizio pubblico essenziale si configurerà l’ipotesi prevista all’art. 331 del Codice penale, sull’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

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