“Guida accompagnata” : le regole

da amicipolstrada.blogspot.it

Il prossimo 22 aprile entrera’ in vigore la  GUIDA ACCOMPAGNATA – prevista dall’art. 115 del codice della strada(come da ultimo modificato dall’articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies), concede la possibilita’ di immettere i giovani, minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida, nel percorso formativo di guida accompagnata e farli accedere alla patente.
Potranno guidare, per esercitazione, autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purche’ accompagnati da unconducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni La pubblicazione del DECRETO 11 novembre 2011 , n. 213 (GU n. 298 del 23-12-2011 ) regolamenta e disciplina il rilascio dell’autorizzazione al minore (impropriamente detto FOGLIO ROSA A 17 ANNI), ai fini della guida accompagnata e relativa modalita’ di esercizio stabilendo tra l’altro – le condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell’autorizzazione del minore alla guida accompagnata, – i contenuti e le modalita’ di certificazione del prescritto percorso didattico da seguirsi presso un’autoscuola, – i requisiti soggettivi dell’accompagnatore, – le condizioni di espletamento delle attivita’ di guida accompagnata – le caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull’autoveicolo adibito a tale guida
L’AUTOSCUOLA avra’ la responsabilita’ del corso pratico di guida svolto con istruttore abilitato e autorizzato, obbligatorio e propedeutico alla guida accompagnata. Un grande ruolo di responsabilità legato alla professionalità che la legge richiede a chi esercita questa attività. L’attesato di frequenza che la Scuola Guida rilasciera’ al giovane sara’ un vero e proprio certificato di prima valutazione d’idoneità alla guida accompagnata. Il minore, gia’ titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, potra’ presentare istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore eta’ e le ore di corso pratico di guida effettuate si computano ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada ( L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato) tranne il caso in cui il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata.FONTE
Modalita’ e regole per la Guida Accompagnata a 17 anni
•  Istanza – domanda – per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata •  Autorizzazione – Foglio Rosa – alla guida accompagnata •  Validita’ dell’autorizzazione (foglio rosa a 17 anni) – istanza per la guida accompagnata •  Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata •  Libretto delle lezioni di guida •  Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati •  GA contrassegno da esporre per la Guida Accompagnata