Guidare a 17 anni: ora si può

da Polizia di Stato

Dal 21 aprile il sogno di molti minorenni si avvera: poter guidare un’auto già a 17 anni e non dovere  attendere la maggiore età. Come? Con la cosidetta “guida accompagnata”, che fissa le regole in modo preciso e non opinabile. Le modalità  applicative sono all’interno del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213.
La “guida accompagnata” è una novità introdotta nell’articolo 115 della legge 120 del 2010 del Codice della strada, con lo scopo di far  acquisire ai giovani conducenti una maggiore esperienza nella guida.

La “guida accompagnata” dunque è valida fino al compimento dei 18 anni.

Poi si potrà guidare con il “foglio rosa”, sempre con un “tutor”, fino al conseguimento della patente vera e propria. Sul decreto sono  elencati tutti i requisiti per la “guida accompagnata”, nonché i versamenti da effettuare e ulteriori dettagli.
Qui il vademecum redatto dagli esperti della polizia stradale.

“Guida accompagnata” : le regole

da amicipolstrada.blogspot.it

Il prossimo 22 aprile entrera’ in vigore la  GUIDA ACCOMPAGNATA – prevista dall’art. 115 del codice della strada(come da ultimo modificato dall’articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies), concede la possibilita’ di immettere i giovani, minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida, nel percorso formativo di guida accompagnata e farli accedere alla patente.
Potranno guidare, per esercitazione, autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purche’ accompagnati da unconducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni La pubblicazione del DECRETO 11 novembre 2011 , n. 213 (GU n. 298 del 23-12-2011 ) regolamenta e disciplina il rilascio dell’autorizzazione al minore (impropriamente detto FOGLIO ROSA A 17 ANNI), ai fini della guida accompagnata e relativa modalita’ di esercizio stabilendo tra l’altro – le condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell’autorizzazione del minore alla guida accompagnata, – i contenuti e le modalita’ di certificazione del prescritto percorso didattico da seguirsi presso un’autoscuola, – i requisiti soggettivi dell’accompagnatore, – le condizioni di espletamento delle attivita’ di guida accompagnata – le caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull’autoveicolo adibito a tale guida
L’AUTOSCUOLA avra’ la responsabilita’ del corso pratico di guida svolto con istruttore abilitato e autorizzato, obbligatorio e propedeutico alla guida accompagnata. Un grande ruolo di responsabilità legato alla professionalità che la legge richiede a chi esercita questa attività. L’attesato di frequenza che la Scuola Guida rilasciera’ al giovane sara’ un vero e proprio certificato di prima valutazione d’idoneità alla guida accompagnata. Il minore, gia’ titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, potra’ presentare istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore eta’ e le ore di corso pratico di guida effettuate si computano ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada ( L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato) tranne il caso in cui il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata.FONTE
Modalita’ e regole per la Guida Accompagnata a 17 anni
•  Istanza – domanda – per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata •  Autorizzazione – Foglio Rosa – alla guida accompagnata •  Validita’ dell’autorizzazione (foglio rosa a 17 anni) – istanza per la guida accompagnata •  Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata •  Libretto delle lezioni di guida •  Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati •  GA contrassegno da esporre per la Guida Accompagnata

Pubblicato il decreto che disciplina la ‘guida accompagnata’ per i diciassettenni

 

(dal Ministero dell’Interno)

Stabilisce come ottenere l’autorizzazione ad esercitarsi al volante, in presenza di un ‘accompagnatore designato’, in vista dell’esame per la patente B. In vigore dal 120° giorno dalla pubblicazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale del 23 dicembre il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, n.213, che disciplina le modalità di rilascio dell’autorizzazione alla ‘guida accompagnata’ per i minori diciassettenni che abbiano già la patente di guida per la moto.

Si tratta del regolamento, previsto dalla legge n.120/2010, che dà concreta attuazione alla possibilità per i diciassettenni di esercitarsi alla guida di autoveicoli per prepararsi a sostenere, compiuti i 18 anni, l’esame di guida per il conseguimento della patente B.

A grandi linee, la procedura per ottenere l’autorizzazione parte con la presentazione ad un Ufficio della Motorizzazione civile di un’istanza firmata dal genitore, o dal tutore legale, e dal minore, corredata da una serie di documenti.

Il ragazzo/a dovrà quindi frequentare un corso propedeutico presso una scuola guida di almeno dieci ore, al termine del quale otterrà un attestato da presentare all’ufficio Motorizzazione che ha ricevuto l’istanza iniziale, indicando l’accompagnatore o gli accompagnatori designati. Questi dovranno possedere la patente B o superiore da almeno 10 anni e non averne più di 60. L’ufficio motorizzazione, verificati i requisiti, rilascerà l’autorizzazione alla guida accompagnata.

Il decreto entrerà in vigore il 120° giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta.